PRELIEVO CAMPIONI

CAMPIONAMENTI DI ALIMENTI DETERIORABILI

Si prelevano 4 aliquote di cui una deve essere lasciata al proprietario/detentore, tre vanno al laboratorio (una per la preanalisi, la seconda per l'eventuale ripetizione, la terza a disposizione dell'autorità giudiziaria). Non è più prevista l'aliquota per il produttore quando il campionamento è effettuato alla distribuzione. Secondo le procedure previste dalla norma in questione, se l'esame evidenzia parametri non conformi, esso è ripetuto, limitatamente ai parametri non conformi previo avviso all'interessato. In questi casi non è più prevista quindi l'analisi di revisione presso l'istituto superiore di sanità.

Se l'alimento campionato è altamente deteriorabile il Laboratorio può procedere ad una sola analisi non ripetibile, previo avviso all'interessato, ai sensi dell'art. 223 delle norme di applicazione del CPP possibilmente scritto e firmato a parte.

CAMPIONAMENTO DI ALIMENTI NON DETERIORABILI

Devono essere prelevate 4 aliquote di cui 1 per il detentore e 3 per il Laboratorio (destinate rispettivamente all'analisi di prima istanza, alla revisione, a disposizione dell'Autorità Giudiziaria) oppure 5 (l'aliquota aggiuntiva è destinata al produttore se diverso dal detentore).

In caso di non conformità all'analisi di prima istanza è prevista, a richiesta dell'interessato, l'analisi di revisione presso l'ISS.*

*Quando trattasi di violazione penale o amministrativa (di carattere igienico-sanitario) riferita a campionamenti disposti dall'autorità sanitaria; nel caso di illeciti amministrativi, relativamente alla revisioni non disciplinate da norme autonome, vedere il DPR 571/82. Si ricorda che alle analisi di campioni finalizzate a verificare l'esistenza di illeciti puniti con sanzioni amministrative è applicabile, avendo la norma carattere generale, l'art. 223 delle norme di applicazione del CPP.

N.B. Data la notevole differenza delle tariffe per la revisione delle analisi per violazioni definibili in via amministrativa (€ 568,10 da parte dell'ISS e € 94,53 da parte dei laboratori di cui all'art. 20 DPR 571/82) assume notevole importanza la scelta del laboratorio che dovrà eseguire la revisione. La scelta potrà cadere sull'ISS quando trattasi di violazione di natura igienico-sanitaria e negli altri casi sui laboratori di cui al DPR suddetto.

CAMPIONAMENTO IN CASO DI DUBBIO SULLA DETERIORABILITÀ

Si effettua un'aliquota aggiuntiva da destinarsi all'accertamento della deteriorabilità da parte del Laboratorio (5 aliquote). Le differenti procedure da adottare in caso di accertamenti microbiologici su alimenti deteriorabili, impediscono di fatto che sullo stesso campione possano essere richieste anche determinazioni di tipo chimico: in questi casi il campione dovrà essere doppio e prelevato secondo le rispettive norme di riferimento.

Per una corretta applicazione della norma e per un comportamento omogeneo, si suggeriscono alcune procedure per gli organi tenuti al controllo ufficiale:

a) le aliquote del campione devono essere orientativamente non inferiori a 200 grammi;

b) se sono richieste anche analisi chimiche è necessario procedere a 2 campionamenti di cui uno per l'esame chimico secondo la procedura normale e l'altro per l'esame microbiologico secondo la procedura prevista dal D.Lgs. n. 123/93;

e) ai controlli ordinari, eseguiti in assenza di ipotesi di reato, non si applicano le garanzie previste dal Codice di procedura penale, previste comunque quando all'esame di laboratorio il campione non risulta regolamentare,

d) i campioni devono essere recapitati in laboratorio in borse frigorifero o contenitori isotermici in grado di assicurare il mantenimento delle temperature di conservazione: questa modalità di invio va annotata sul verbale di prelievo dei campioni;

e) porre particolare attenzione alle modalità di prelievo dei campioni destinati al controllo ufficiale del tenore di aflatossine( DM 23 dicembre 2000);

f) chiedere in ogni caso, quando non dichiarata in etichetta, la validità del prodotto campionato e riportarla sul verbale di prelievo;

g) concordare con il laboratorio i tempi per l'esecuzione delle analisi non ripetibili ai sensi dell'art. 223, norme di attuazione di procedura penale;

h) per il prelievo dei campioni destinati all'analisi chimica valgono le norme fissate dall'art. 6 ed allegati del D.P.R. n. 327/80;

i) per la ricerca dei residui dei prodotti fitosanitari, in base al D.M. 20 dicembre 1980, le aliquote da prelevare sono 4, caso di prodotti confezionati, non prelevati presso il produttore. Ogni aliquota di ortofrutticoli deve avere il peso minimo di 1 Kg. e deve consistere dì almeno 10 singoli frutti o ortaggi. Se il loro peso supera i 5 Kg. l'aliquota può consistere di soli 5 esemplari.

Se la partita da campionare è grande il campionamento dovrà avvenire in punti diversi: cosi se è inferiore a 50 Kg. i campioni saranno presi in 3 punti, se è fra 50 e 500 Kg. in 5 punti, se è superiore a 500 Kg. in 10 punti

Tutti i campioni si riuniscono in un campione globale che viene poi suddiviso nelle 4 o 5 aliquote ricordate.

Se questo campione globale è troppo grande le 4 aliquote si possono ottenere con il metodo random(casuale).

*(Per i problemi attinenti all'applicazione delle garanzie della difesa in sede di controllo mediante analisi, vedere la Circolare n. 1637 della Regione Lombardia).

Norme di carattere generale:

Legge 283/62:     art. 1;   art. 4.

D.P.R. 327/80:       art. 6 e seguenti.

Particolari modalità di prelievo:               

Aflatossine

Alimenti deteriorabili

Cariche microbiche

Fitofarmaci

Latte conservato

Latte crudo e latte trattato termicamente

Recipienti